Il Decreto del Fare sui materiali di scavo

lunedì 2 settembre 2013

Importante chiarificazione nel Decreto del Fare approvato recentemente dal Governo in merito alla definizione e all'utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti per la realizzazione di opere infrastrutturali o edili; il d.l. 69/2013, all'articolo 41 bis, ne ha infatti disciplinato l'utilizzo in in deroga a quanto previsto dal dm 10 agosto 2012, n. 161. Il comma 2 precisa ulteriormente l'ambito di definizione e esclude ovviamente quei materiali derivanti da attività ed opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA). I materiali di scavo utilizzabili sono “il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”. Viene tollerata la presenza, entro limiti stabiliti dal precedente decreto 161/2012, di calcestruzzo, bentonite, vetroresina, PVC e miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

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