Login
Macchine
Attrezzature
Aziende
Articoli
News
Home
Macchine
Attrezzature
Aziende
Articoli
News
Home
-
Notizie edilizia
-
Il Decreto del Fare sui materiali di scavo
Il Decreto del Fare sui materiali di scavo
lunedì 2 settembre 2013
Importante chiarificazione nel Decreto del Fare approvato recentemente dal Governo in merito alla
definizione e all'utilizzo dei materiali di scavo
come sottoprodotti per la realizzazione di opere infrastrutturali o edili; il d.l. 69/2013, all'articolo
41 bis
, ne ha infatti disciplinato l'utilizzo in in deroga a quanto previsto dal dm 10 agosto 2012, n. 161. Il comma 2
precisa ulteriormente l'ambito di definizione
e
esclude
ovviamente quei materiali derivanti da attività ed opere soggette ad
autorizzazione integrata ambientale
(AIA) o a
valutazione di impatto ambientale
(VIA). I materiali di scavo utilizzabili sono “i
l suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)
”. Viene
tollerata
la presenza, entro limiti stabiliti dal precedente decreto 161/2012, di calcestruzzo, bentonite, vetroresina, PVC e miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
Tags :
Dumper articolati
Potrebbe interessarti anche