Attrezzature: cambiano le norme di verifica

martedì 5 novembre 2013

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2013 la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; la nuova normativa è molto importante dato che impone che per la prima verifica delle attrezzature di lavoro il  datore di lavoro si avvalga dell’INAIL, che vi dovrà provvedere nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (e non dalla messa in servizio). Sottolineiamo che per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Inail (ossia la "vecchia" domanda di immatricolazione e relativo libretto). Per le visite successive alla prima, la periodicità è quella prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla Asl competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche.

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