Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1 ottobre 2008, n. 37280, la nozione di terre e rocce da scavo costituisce un'eccezione alla disciplina sui rifiuti e pertanto grava sull'imputato l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga. La Corte di Cassazione specifica infatti che la norma di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006 configura una causa di esclusione della punibilità ed è quindi l'imputato a dover provare la sussistenza di tutte le condizioni per tale esclusione. Peraltro, in ogni caso, le terre e rocce da scavo vanno devono essere distinte dagli inerti di demolizione, perchè le prime hanno per oggetto il terreno, mentre le seconde derivano da un edificio o comunque un manufatto costruito dall'uomo.