Verso un iter burocratico meno tortuoso

mercoledì 24 febbraio 2010

Dal 10 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha approvato la norma n. 2906 per cui, se il Tar annulla una gara d’appalto, illegittimamente svolta, può invalidare anche il relativo contratto stipulato. In precedenza occorrrevano due distinti giudizi, uno di fronte al Tar e uno davanti al giudice ordinario, adesso invece basta una sola sentenza e il parere di un solo giudice. Così facendo si ha maggiore tutela del soggetto che ottiene l’annullamento della gara d’appalto e viene connessa la domanda di annullamento della gara con la domanda di privazione degli effetti del contratto. A seguito dell’annullamento cessano di esistere anche i vincoli e gli effetti del contratto. Una semplificazione intelligente, per una volta….

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